giovedì 20 marzo 2014

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE DICHIARA NULLA L'ISCRIZIONE IPOTECARIA NON PRECEDUTA DALL'AVVISO AD ADEMPIERE L'OBBLIGO RISULTANTE DAL RUOLO.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione lavoro - con la sentenza n. 235/2014, emessa in data 27/01/2014, ha dichiarato nulla l'ipoteca iscritta a cura di Equitalia sud s.p.a. sui beni immobili di un cittadino per un valore complessivo di € 34.172,22.
Il Concessionario di riscossione, infatti, pur essendo decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non ha notificato al ricorrente il prescritto avviso di cui al D.P.R. 602/1973.
Con conseguente nullità dell'ipoteca stessa.


venerdì 18 gennaio 2013

NESSUNA NULLITA' DEL CONTRATTO PER GLI AGENTI NON ISCRITTI NEGLI ALBI O RUOLI PREVISTI DALLA LEGGE N. 3 MAGGIO 1985 N. 204

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il mancato pagamento delle provvigioni spettanti ad un agente, ha deciso che << la normativa che sancisce la nullità dei contratti di agenzia - ove pure ritenuta estensibile anche ai contratti di subagenzia - stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, va disapplicata dal giudice nazionale in considerazione del contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE) in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7844 del 2003>>.
Tale principio, osserva il Giudice del Lavoro, è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 3914 del 2002, ove è stato affermato che una normativa nazionale non può " subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", ed in adesione a tale principio, in base ai principi interni tra diritto interno e diritto comunitario, deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità del contratto all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo.

venerdì 8 luglio 2011

estinta procedura esecutiva immobiliare per inefficacia del pignoramento ex art. 53 DPR 602/1973

Contribuenti attenti : se siete incappati in una procedura esecutiva esattoriale, vi conviene verificare che l'esattore abbia effettuato il primo incanto nel termine di 120 giorni dall'esecuzione del pignoramento. Tale è la previsione di cui all'art. 53 del D.P.R. 602 del 1973, richiamata nel provvedimento reso all'udienza dell'8 luglio 2011 dall'Ill.mo G.E. del Tribunale civile di Lecce, a seguito di un ricorso in opposizione all'esecuzione esattoriale.
L'Ill.mo Giudice ha accolto il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento, con ordine al Conservatore di cancellare la suddetta formalità dai registri immobiliari.
Il contribuente era difeso dall'Avv. Maria Di Napoli.

giovedì 17 marzo 2011

IPOTECA ILLEGITTIMA : CONDANNATA EQUITALIA ALLA CANCELLAZIONE

Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2011, il Tribunale di Lecce - Giudice del Lavoro - ha dichiarato illegittima l'ipoteca iscritta dal Concessionario di riscossione sui beni immobili di proprietà del ricorrente.
La sentenza è di fondamentale importanza, atteso che il Giudice, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, ha qualificato l'ipoteca esattoriale, atto preordinato all'espropriazione.
In ragione di tale qualificazione, l'iscrizione ipotecaria , qualora sia eseguita dopo un anno dalla notifica - afferma il Tribunale - dell'ultima cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso previsto dagli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973.
Nel caso di specie l'ultima cartella di pagamento è stata notificata in data 20.12.2007 e l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in data 19.01.2009, senza che sia stato notificato l'avviso ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Da ciò la condanna del Concessionario alla cancellazione e alla rifusione delle spese di lite.

domenica 19 dicembre 2010

nessun reato per la moglie che scappa via dal coniuge violento

Il Tribunale di Lecce - sezione per le indagini preliminari , con decreto emesso in data 1° giugno 2010, su richiesta del P.M., ha archiviato la denuncia sporta dal marito nei confronti della moglie , "rea" a suo dire, di aver lasciato la casa coniugale, portando con sè il figlio minore.
Il Tribunale, ha stabilito che << deve infatti escludersi che integri la condotta di abbandono del domicilio domestico , il comportamento del coniuge il quale, pur in assenza di deposito del ricorso di separazione giudiziale, lasci la casa coniugale in quanto si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ovvero, arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole >>, con ciò escludendo la ricorrenza del reato di cui all'art. 570 c.p..
Nella specie, la moglie è scappata via a seguito delle lesioni personali subite dal marito, trovando il coraggio di denunciarlo.
Per il Tribunale , non sussiste neanche il reato previsto e punito dall 'art. 574 c. p. , atteso che non è stata effettuata una totale sottrazione del minore ai poteri di vigilanza e controllo dell'altro genitore.
Ma vi è di più : il marito violento, ha denunciato la moglie anche per i reati di cui agli artt. 367 e 368 c.p.
Ma anche in questo caso le denuce sono state archiviate, dato che << la particolare conflittualità dei rapporti fra le parti costituisce infatti elemento ostativo che non consente di ritenere attendibile una delle due versioni in presenza peraltro di un aggancio fattuale ed oggettivo, rappresentato da un referto medico attestante lesioni >>.
Per il marito, rinviato a giudizio per lesioni aggravate, ora il rischio del procedimento per calunnia e risarcimento dei danni subiti.

domenica 5 settembre 2010

LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO ? I SEGNI DISTINTIVI DELLA SUBORDINAZIONE NELLA SENTENZA N. 7634/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO

Lavoro autonomo o subordinato ? Il diverso atteggiarsi del rapporto, assume la sua importanza ove in gioco sia la competenza del Giudice investito della trattazione del merito di una domanda di rivendicazione di somme scaturenti da un rapporto di lavoro. Al fine di ritenere radicata la competenza del Tribunale civile in funzione del Giudice del lavoro, occorre verificare se sussista o meno, per come è stata qualificata la causa petendi - il requisito della subordinazione.
Il Tribunale civile di Lecce - Giudice del lavoro dott.ssa Ferreri, con sentenza n. 7634/2010 emessa in data 27 maggio 2010, passata in giudicato, ha rigettato un ricorso di lavoro evidenziando l'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito dal ricorrente per rivendicazione di somme, per difetto dell'elemento della subordinazione.
L'Ill.mo giudice ha evidenziato che la subordinazione deve essere intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, non rilevando invece gli altri elementi quali la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, essendo comuni anche alla tipologia del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.
La subordinazione si caratterizza dunque per il vincolo di soggezione che lega il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Rileva il Tribunale di Lecce Giudice del Lavoro in tale pronuncia, che il ricorrente nell'atto introduttivo non ha indicato la sussistenza della subordinazione , non avendo descritto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nè specificato le modalità di svolgimento della stessa - come ad esempio, l'espletamento di prestazioni in base a specifiche direttive e controlli da parte del datore di lavoro, l'osservazione di orari prestabiliti, l'obbligo di comunicazione in caso di assenza o manifestazioni di carattere disciplinare.
In assenza di tali importanti indicazioni si deve presumere che il rapporto sia inquadrabile nell'ambito del lavoro autonomo, con conseguente ed inevitabile rigetto del ricorso per incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito.
Ma vi è di più. Prima di adire il Tribunale di Lecce, il ricorrente ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di una sezione distaccata, aderendo infine all'eccezione d'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario prescelto, sollevata dalla resistente. Di conseguenza il Giudice di Pace ha ordinato la rimessione al Giudice del lavoro, che come sopra specificato, si è dichiarato però incompetente.

martedì 1 giugno 2010

1° giugno 2010. Tre avvocati rimasti intrappolati all'interno dell'ascensore del Tribunale di Maglie

Voglio segnalare quanto mi è accaduto nella giornata di oggi 1° giugno 2010.
Avevo appena discusso un'udienza dinanzi al Giudice di Pace di Maglie e insieme ad altri due colleghi ho preso l'ascensore per raggiungere il piano inferiore. L'ascensore è entrato in funzione e dopo qualche secondo si è bloccato per circa venti minuti. E' andata via la luce, l'allarme non funzionava e nessuno udiva la nostra richiesta di aiuto. Abbiamo dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco e grazie al loro tempestivo intervento, siamo riusciti ad uscire.
L'ascensore del Tribunale di Maglie non è a norma di legge, un disabile, per fare un esempio, non potrebbe entrare. Non vi sarebbe spazio a sufficienza per la sua sedia a ruotelle. Non è una vergogna ?