domenica 5 settembre 2010

LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO ? I SEGNI DISTINTIVI DELLA SUBORDINAZIONE NELLA SENTENZA N. 7634/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO

Lavoro autonomo o subordinato ? Il diverso atteggiarsi del rapporto, assume la sua importanza ove in gioco sia la competenza del Giudice investito della trattazione del merito di una domanda di rivendicazione di somme scaturenti da un rapporto di lavoro. Al fine di ritenere radicata la competenza del Tribunale civile in funzione del Giudice del lavoro, occorre verificare se sussista o meno, per come è stata qualificata la causa petendi - il requisito della subordinazione.
Il Tribunale civile di Lecce - Giudice del lavoro dott.ssa Ferreri, con sentenza n. 7634/2010 emessa in data 27 maggio 2010, passata in giudicato, ha rigettato un ricorso di lavoro evidenziando l'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito dal ricorrente per rivendicazione di somme, per difetto dell'elemento della subordinazione.
L'Ill.mo giudice ha evidenziato che la subordinazione deve essere intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, non rilevando invece gli altri elementi quali la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, essendo comuni anche alla tipologia del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.
La subordinazione si caratterizza dunque per il vincolo di soggezione che lega il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Rileva il Tribunale di Lecce Giudice del Lavoro in tale pronuncia, che il ricorrente nell'atto introduttivo non ha indicato la sussistenza della subordinazione , non avendo descritto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nè specificato le modalità di svolgimento della stessa - come ad esempio, l'espletamento di prestazioni in base a specifiche direttive e controlli da parte del datore di lavoro, l'osservazione di orari prestabiliti, l'obbligo di comunicazione in caso di assenza o manifestazioni di carattere disciplinare.
In assenza di tali importanti indicazioni si deve presumere che il rapporto sia inquadrabile nell'ambito del lavoro autonomo, con conseguente ed inevitabile rigetto del ricorso per incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito.
Ma vi è di più. Prima di adire il Tribunale di Lecce, il ricorrente ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di una sezione distaccata, aderendo infine all'eccezione d'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario prescelto, sollevata dalla resistente. Di conseguenza il Giudice di Pace ha ordinato la rimessione al Giudice del lavoro, che come sopra specificato, si è dichiarato però incompetente.