venerdì 18 gennaio 2013

NESSUNA NULLITA' DEL CONTRATTO PER GLI AGENTI NON ISCRITTI NEGLI ALBI O RUOLI PREVISTI DALLA LEGGE N. 3 MAGGIO 1985 N. 204

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il mancato pagamento delle provvigioni spettanti ad un agente, ha deciso che << la normativa che sancisce la nullità dei contratti di agenzia - ove pure ritenuta estensibile anche ai contratti di subagenzia - stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, va disapplicata dal giudice nazionale in considerazione del contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE) in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7844 del 2003>>.
Tale principio, osserva il Giudice del Lavoro, è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 3914 del 2002, ove è stato affermato che una normativa nazionale non può " subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", ed in adesione a tale principio, in base ai principi interni tra diritto interno e diritto comunitario, deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità del contratto all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo.

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