Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il mancato pagamento delle provvigioni spettanti ad un agente, ha deciso che << la normativa che sancisce la nullità dei contratti di agenzia - ove pure ritenuta estensibile anche ai contratti di subagenzia - stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, va disapplicata dal giudice nazionale in considerazione del contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE) in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7844 del 2003>>.
Tale principio, osserva il Giudice del Lavoro, è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 3914 del 2002, ove è stato affermato che una normativa nazionale non può " subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", ed in adesione a tale principio, in base ai principi interni tra diritto interno e diritto comunitario, deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità del contratto all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo.
Nessun commento:
Posta un commento