domenica 19 dicembre 2010

nessun reato per la moglie che scappa via dal coniuge violento

Il Tribunale di Lecce - sezione per le indagini preliminari , con decreto emesso in data 1° giugno 2010, su richiesta del P.M., ha archiviato la denuncia sporta dal marito nei confronti della moglie , "rea" a suo dire, di aver lasciato la casa coniugale, portando con sè il figlio minore.
Il Tribunale, ha stabilito che << deve infatti escludersi che integri la condotta di abbandono del domicilio domestico , il comportamento del coniuge il quale, pur in assenza di deposito del ricorso di separazione giudiziale, lasci la casa coniugale in quanto si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ovvero, arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole >>, con ciò escludendo la ricorrenza del reato di cui all'art. 570 c.p..
Nella specie, la moglie è scappata via a seguito delle lesioni personali subite dal marito, trovando il coraggio di denunciarlo.
Per il Tribunale , non sussiste neanche il reato previsto e punito dall 'art. 574 c. p. , atteso che non è stata effettuata una totale sottrazione del minore ai poteri di vigilanza e controllo dell'altro genitore.
Ma vi è di più : il marito violento, ha denunciato la moglie anche per i reati di cui agli artt. 367 e 368 c.p.
Ma anche in questo caso le denuce sono state archiviate, dato che << la particolare conflittualità dei rapporti fra le parti costituisce infatti elemento ostativo che non consente di ritenere attendibile una delle due versioni in presenza peraltro di un aggancio fattuale ed oggettivo, rappresentato da un referto medico attestante lesioni >>.
Per il marito, rinviato a giudizio per lesioni aggravate, ora il rischio del procedimento per calunnia e risarcimento dei danni subiti.

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