domenica 19 dicembre 2010

nessun reato per la moglie che scappa via dal coniuge violento

Il Tribunale di Lecce - sezione per le indagini preliminari , con decreto emesso in data 1° giugno 2010, su richiesta del P.M., ha archiviato la denuncia sporta dal marito nei confronti della moglie , "rea" a suo dire, di aver lasciato la casa coniugale, portando con sè il figlio minore.
Il Tribunale, ha stabilito che << deve infatti escludersi che integri la condotta di abbandono del domicilio domestico , il comportamento del coniuge il quale, pur in assenza di deposito del ricorso di separazione giudiziale, lasci la casa coniugale in quanto si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ovvero, arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole >>, con ciò escludendo la ricorrenza del reato di cui all'art. 570 c.p..
Nella specie, la moglie è scappata via a seguito delle lesioni personali subite dal marito, trovando il coraggio di denunciarlo.
Per il Tribunale , non sussiste neanche il reato previsto e punito dall 'art. 574 c. p. , atteso che non è stata effettuata una totale sottrazione del minore ai poteri di vigilanza e controllo dell'altro genitore.
Ma vi è di più : il marito violento, ha denunciato la moglie anche per i reati di cui agli artt. 367 e 368 c.p.
Ma anche in questo caso le denuce sono state archiviate, dato che << la particolare conflittualità dei rapporti fra le parti costituisce infatti elemento ostativo che non consente di ritenere attendibile una delle due versioni in presenza peraltro di un aggancio fattuale ed oggettivo, rappresentato da un referto medico attestante lesioni >>.
Per il marito, rinviato a giudizio per lesioni aggravate, ora il rischio del procedimento per calunnia e risarcimento dei danni subiti.

domenica 5 settembre 2010

LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO ? I SEGNI DISTINTIVI DELLA SUBORDINAZIONE NELLA SENTENZA N. 7634/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO

Lavoro autonomo o subordinato ? Il diverso atteggiarsi del rapporto, assume la sua importanza ove in gioco sia la competenza del Giudice investito della trattazione del merito di una domanda di rivendicazione di somme scaturenti da un rapporto di lavoro. Al fine di ritenere radicata la competenza del Tribunale civile in funzione del Giudice del lavoro, occorre verificare se sussista o meno, per come è stata qualificata la causa petendi - il requisito della subordinazione.
Il Tribunale civile di Lecce - Giudice del lavoro dott.ssa Ferreri, con sentenza n. 7634/2010 emessa in data 27 maggio 2010, passata in giudicato, ha rigettato un ricorso di lavoro evidenziando l'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito dal ricorrente per rivendicazione di somme, per difetto dell'elemento della subordinazione.
L'Ill.mo giudice ha evidenziato che la subordinazione deve essere intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, non rilevando invece gli altri elementi quali la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, essendo comuni anche alla tipologia del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.
La subordinazione si caratterizza dunque per il vincolo di soggezione che lega il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Rileva il Tribunale di Lecce Giudice del Lavoro in tale pronuncia, che il ricorrente nell'atto introduttivo non ha indicato la sussistenza della subordinazione , non avendo descritto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nè specificato le modalità di svolgimento della stessa - come ad esempio, l'espletamento di prestazioni in base a specifiche direttive e controlli da parte del datore di lavoro, l'osservazione di orari prestabiliti, l'obbligo di comunicazione in caso di assenza o manifestazioni di carattere disciplinare.
In assenza di tali importanti indicazioni si deve presumere che il rapporto sia inquadrabile nell'ambito del lavoro autonomo, con conseguente ed inevitabile rigetto del ricorso per incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito.
Ma vi è di più. Prima di adire il Tribunale di Lecce, il ricorrente ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di una sezione distaccata, aderendo infine all'eccezione d'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario prescelto, sollevata dalla resistente. Di conseguenza il Giudice di Pace ha ordinato la rimessione al Giudice del lavoro, che come sopra specificato, si è dichiarato però incompetente.

martedì 1 giugno 2010

1° giugno 2010. Tre avvocati rimasti intrappolati all'interno dell'ascensore del Tribunale di Maglie

Voglio segnalare quanto mi è accaduto nella giornata di oggi 1° giugno 2010.
Avevo appena discusso un'udienza dinanzi al Giudice di Pace di Maglie e insieme ad altri due colleghi ho preso l'ascensore per raggiungere il piano inferiore. L'ascensore è entrato in funzione e dopo qualche secondo si è bloccato per circa venti minuti. E' andata via la luce, l'allarme non funzionava e nessuno udiva la nostra richiesta di aiuto. Abbiamo dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco e grazie al loro tempestivo intervento, siamo riusciti ad uscire.
L'ascensore del Tribunale di Maglie non è a norma di legge, un disabile, per fare un esempio, non potrebbe entrare. Non vi sarebbe spazio a sufficienza per la sua sedia a ruotelle. Non è una vergogna ?

martedì 11 maggio 2010

SOSPESA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE A GALATINA

Il GOT in servizio presso il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha sospeso una procedura esecutiva mobiliare decidendo in merito ad un'istanza cautelare formulata da un soggetto nei cui confronti era iniziata una procedura esecutiva, nell'ambito di un ricorso in opposizione all'esecuzione dallo stesso presentato.
Questa la vicenda giudiziaria : un noto Istituto di credito ha sottoposto a pignoramento mobiliare i beni di un proprio cliente - consumatore, sulla scorta di due effetti cambiari, peraltro recanti un tasso d'interesse superiore a quello legale.
Il soggetto nei cui confronti è iniziata la procedura esecutiva ha quindi presentato rituale ricorso in opposizione all'esecuzione, adducendo le seguenti motivazioni : 1) difetto di rappresentanza della Banca. Negli atti non risulta che sia stato allegato lo statuto o il verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale far risalire il potere del legale rappresentante a conferire il mandato alle liti; 2) prescrizione e decadenza dell'azione cambaria ; 3) illegittimità del tasso d'interesse applicato al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento; 4) illegittimità della variazione unilaterale del tasso d'interesse effettuata dall'Istituto di Credito e delle onerose spese addebitate sul conto, come la commissione di massimo scoperto; 5) illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. Nel corpo del ricorso inoltre, è stata avanzata richiesta di risarcimento del danno esistenziale, biologico e patrimoniale anche in considerazione del fatto che l'esecutato, un libero professionista, è stato cancellato dall'Ordine professionale per morosità. Egli, infatti, è stato tagliato fuori dal sistema creditizio e il mancato accesso al credito ha determinato la sua totale incapacità di reperire le risorse necessarie fare fronte anche alle minime esigenze di vita.
Con la sospensione della procedura esecutiva, per la quale peraltro era già stata fissata la vendita, il cliente della Banca potrà ora tirare un attimo di sospiro in attesa che si faccia chiarezza, nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito, sull'intera vicenda.

giovedì 15 aprile 2010

ILLEGITTIMITA' DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - sez. 4 - con sentenza n. 907/04/2009 del 20 ottobre 2009, ha accolto un ricorso rigettando la pretesa creditoria della Camera di Commercio di Lecce in materia di diritti camerali annuali.
L'Illustre Collegio ha stabilito che il diritto annuale è una tassa << perchè prevede il pagamento obbligatorio di un importo per ottenere una controprestazione >>.
Osserva altresì che l'art. 34 della legge 22.12.1981 n. 786, sin dalla data della sua entrata in vigore, prevede il pagamento di tale diritto, << da parte delle imprese iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commecio che svolgono attività economica , al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese. Certamente tale pagamento non compete alle imprese liquidate, perchè non hanno bisogno di interventi promozionali >>.
La Commissione evidenzia ancora che il Decreto Ministeriale 359/2001, art. 4, che prevede la cessazione del pagamento a far data dalla cessazione dell'attività, a condizione che sia presentata entro il 30.01 dell' anno successivo all'anno della liquidazione, si pone in contrasto con la legge istitutiva del Diritto Camerale Annuale.
Pertanto, in quanto atto amministrativo, lo disapplica ed accoglie il ricorso.