venerdì 8 luglio 2011

estinta procedura esecutiva immobiliare per inefficacia del pignoramento ex art. 53 DPR 602/1973

Contribuenti attenti : se siete incappati in una procedura esecutiva esattoriale, vi conviene verificare che l'esattore abbia effettuato il primo incanto nel termine di 120 giorni dall'esecuzione del pignoramento. Tale è la previsione di cui all'art. 53 del D.P.R. 602 del 1973, richiamata nel provvedimento reso all'udienza dell'8 luglio 2011 dall'Ill.mo G.E. del Tribunale civile di Lecce, a seguito di un ricorso in opposizione all'esecuzione esattoriale.
L'Ill.mo Giudice ha accolto il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento, con ordine al Conservatore di cancellare la suddetta formalità dai registri immobiliari.
Il contribuente era difeso dall'Avv. Maria Di Napoli.