Contribuenti attenti : se siete incappati in una procedura esecutiva esattoriale, vi conviene verificare che l'esattore abbia effettuato il primo incanto nel termine di 120 giorni dall'esecuzione del pignoramento. Tale è la previsione di cui all'art. 53 del D.P.R. 602 del 1973, richiamata nel provvedimento reso all'udienza dell'8 luglio 2011 dall'Ill.mo G.E. del Tribunale civile di Lecce, a seguito di un ricorso in opposizione all'esecuzione esattoriale.
L'Ill.mo Giudice ha accolto il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento, con ordine al Conservatore di cancellare la suddetta formalità dai registri immobiliari.
Il contribuente era difeso dall'Avv. Maria Di Napoli.
Dal 2001 a disposizione di quanti confidano nella giustizia e credono nel diritto come unico mezzo di risoluzione delle controversie.
venerdì 8 luglio 2011
giovedì 17 marzo 2011
IPOTECA ILLEGITTIMA : CONDANNATA EQUITALIA ALLA CANCELLAZIONE
Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2011, il Tribunale di Lecce - Giudice del Lavoro - ha dichiarato illegittima l'ipoteca iscritta dal Concessionario di riscossione sui beni immobili di proprietà del ricorrente.
La sentenza è di fondamentale importanza, atteso che il Giudice, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, ha qualificato l'ipoteca esattoriale, atto preordinato all'espropriazione.
In ragione di tale qualificazione, l'iscrizione ipotecaria , qualora sia eseguita dopo un anno dalla notifica - afferma il Tribunale - dell'ultima cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso previsto dagli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973.
Nel caso di specie l'ultima cartella di pagamento è stata notificata in data 20.12.2007 e l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in data 19.01.2009, senza che sia stato notificato l'avviso ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Da ciò la condanna del Concessionario alla cancellazione e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza è di fondamentale importanza, atteso che il Giudice, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, ha qualificato l'ipoteca esattoriale, atto preordinato all'espropriazione.
In ragione di tale qualificazione, l'iscrizione ipotecaria , qualora sia eseguita dopo un anno dalla notifica - afferma il Tribunale - dell'ultima cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso previsto dagli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973.
Nel caso di specie l'ultima cartella di pagamento è stata notificata in data 20.12.2007 e l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in data 19.01.2009, senza che sia stato notificato l'avviso ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Da ciò la condanna del Concessionario alla cancellazione e alla rifusione delle spese di lite.
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