Voglio segnalare quanto mi è accaduto nella giornata di oggi 1° giugno 2010.
Avevo appena discusso un'udienza dinanzi al Giudice di Pace di Maglie e insieme ad altri due colleghi ho preso l'ascensore per raggiungere il piano inferiore. L'ascensore è entrato in funzione e dopo qualche secondo si è bloccato per circa venti minuti. E' andata via la luce, l'allarme non funzionava e nessuno udiva la nostra richiesta di aiuto. Abbiamo dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco e grazie al loro tempestivo intervento, siamo riusciti ad uscire.
L'ascensore del Tribunale di Maglie non è a norma di legge, un disabile, per fare un esempio, non potrebbe entrare. Non vi sarebbe spazio a sufficienza per la sua sedia a ruotelle. Non è una vergogna ?
Dal 2001 a disposizione di quanti confidano nella giustizia e credono nel diritto come unico mezzo di risoluzione delle controversie.
martedì 1 giugno 2010
martedì 11 maggio 2010
SOSPESA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE A GALATINA
Il GOT in servizio presso il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha sospeso una procedura esecutiva mobiliare decidendo in merito ad un'istanza cautelare formulata da un soggetto nei cui confronti era iniziata una procedura esecutiva, nell'ambito di un ricorso in opposizione all'esecuzione dallo stesso presentato.
Questa la vicenda giudiziaria : un noto Istituto di credito ha sottoposto a pignoramento mobiliare i beni di un proprio cliente - consumatore, sulla scorta di due effetti cambiari, peraltro recanti un tasso d'interesse superiore a quello legale.
Il soggetto nei cui confronti è iniziata la procedura esecutiva ha quindi presentato rituale ricorso in opposizione all'esecuzione, adducendo le seguenti motivazioni : 1) difetto di rappresentanza della Banca. Negli atti non risulta che sia stato allegato lo statuto o il verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale far risalire il potere del legale rappresentante a conferire il mandato alle liti; 2) prescrizione e decadenza dell'azione cambaria ; 3) illegittimità del tasso d'interesse applicato al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento; 4) illegittimità della variazione unilaterale del tasso d'interesse effettuata dall'Istituto di Credito e delle onerose spese addebitate sul conto, come la commissione di massimo scoperto; 5) illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. Nel corpo del ricorso inoltre, è stata avanzata richiesta di risarcimento del danno esistenziale, biologico e patrimoniale anche in considerazione del fatto che l'esecutato, un libero professionista, è stato cancellato dall'Ordine professionale per morosità. Egli, infatti, è stato tagliato fuori dal sistema creditizio e il mancato accesso al credito ha determinato la sua totale incapacità di reperire le risorse necessarie fare fronte anche alle minime esigenze di vita.
Con la sospensione della procedura esecutiva, per la quale peraltro era già stata fissata la vendita, il cliente della Banca potrà ora tirare un attimo di sospiro in attesa che si faccia chiarezza, nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito, sull'intera vicenda.
Questa la vicenda giudiziaria : un noto Istituto di credito ha sottoposto a pignoramento mobiliare i beni di un proprio cliente - consumatore, sulla scorta di due effetti cambiari, peraltro recanti un tasso d'interesse superiore a quello legale.
Il soggetto nei cui confronti è iniziata la procedura esecutiva ha quindi presentato rituale ricorso in opposizione all'esecuzione, adducendo le seguenti motivazioni : 1) difetto di rappresentanza della Banca. Negli atti non risulta che sia stato allegato lo statuto o il verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale far risalire il potere del legale rappresentante a conferire il mandato alle liti; 2) prescrizione e decadenza dell'azione cambaria ; 3) illegittimità del tasso d'interesse applicato al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento; 4) illegittimità della variazione unilaterale del tasso d'interesse effettuata dall'Istituto di Credito e delle onerose spese addebitate sul conto, come la commissione di massimo scoperto; 5) illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia. Nel corpo del ricorso inoltre, è stata avanzata richiesta di risarcimento del danno esistenziale, biologico e patrimoniale anche in considerazione del fatto che l'esecutato, un libero professionista, è stato cancellato dall'Ordine professionale per morosità. Egli, infatti, è stato tagliato fuori dal sistema creditizio e il mancato accesso al credito ha determinato la sua totale incapacità di reperire le risorse necessarie fare fronte anche alle minime esigenze di vita.
Con la sospensione della procedura esecutiva, per la quale peraltro era già stata fissata la vendita, il cliente della Banca potrà ora tirare un attimo di sospiro in attesa che si faccia chiarezza, nell'ambito dell'instaurando giudizio di merito, sull'intera vicenda.
giovedì 15 aprile 2010
ILLEGITTIMITA' DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - sez. 4 - con sentenza n. 907/04/2009 del 20 ottobre 2009, ha accolto un ricorso rigettando la pretesa creditoria della Camera di Commercio di Lecce in materia di diritti camerali annuali.
L'Illustre Collegio ha stabilito che il diritto annuale è una tassa << perchè prevede il pagamento obbligatorio di un importo per ottenere una controprestazione >>.
Osserva altresì che l'art. 34 della legge 22.12.1981 n. 786, sin dalla data della sua entrata in vigore, prevede il pagamento di tale diritto, << da parte delle imprese iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commecio che svolgono attività economica , al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese. Certamente tale pagamento non compete alle imprese liquidate, perchè non hanno bisogno di interventi promozionali >>.
La Commissione evidenzia ancora che il Decreto Ministeriale 359/2001, art. 4, che prevede la cessazione del pagamento a far data dalla cessazione dell'attività, a condizione che sia presentata entro il 30.01 dell' anno successivo all'anno della liquidazione, si pone in contrasto con la legge istitutiva del Diritto Camerale Annuale.
Pertanto, in quanto atto amministrativo, lo disapplica ed accoglie il ricorso.
L'Illustre Collegio ha stabilito che il diritto annuale è una tassa << perchè prevede il pagamento obbligatorio di un importo per ottenere una controprestazione >>.
Osserva altresì che l'art. 34 della legge 22.12.1981 n. 786, sin dalla data della sua entrata in vigore, prevede il pagamento di tale diritto, << da parte delle imprese iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commecio che svolgono attività economica , al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese. Certamente tale pagamento non compete alle imprese liquidate, perchè non hanno bisogno di interventi promozionali >>.
La Commissione evidenzia ancora che il Decreto Ministeriale 359/2001, art. 4, che prevede la cessazione del pagamento a far data dalla cessazione dell'attività, a condizione che sia presentata entro il 30.01 dell' anno successivo all'anno della liquidazione, si pone in contrasto con la legge istitutiva del Diritto Camerale Annuale.
Pertanto, in quanto atto amministrativo, lo disapplica ed accoglie il ricorso.
Iscriviti a:
Post (Atom)